Si allega qui il decreto legge del 2002 che regola la fabbricazione della oreficeria, e i marchi di identificazione dei metalli preziosi.
Gazzetta Ufficiale N. 173 del 25 Luglio 2002
Regolamento attuativo del Dlgs 251/1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 2002, n.150
Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 21 dicembre 2001 e del 24 maggio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'interno;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
a) per "decreto", il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
b) per "metalli preziosi", il platino, il palladio, l'oro e
l'argento;
c) per "materie prime", i metalli preziosi puri e le loro leghe
nelle seguenti forme:
1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in
genere ogni prodotto ricavato da fusione;
2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in
genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;
3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioe' i
prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non,
che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano
diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere
intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro
complesso dal produttore che opera il montaggio;
4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o
elettrochimica o meccanica;
5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature
"ad argento" destinate ad impieghi industriali estranei alla
lavorazione dei metalli preziosi;
d) per "marchio di identificazione", il marchio costituito da
un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a
cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda
assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria
sede legale;
e) per "titolo" delle materie prime e dei lavori in metalli
preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli
componenti la lega;
f) per "tolleranze sui titoli", le tolleranze sui titoli legali
degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto;
g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di
misura dei metodi di analisi;
h) per "campioni d'analisi", le parti di metallo prelevato dalla
materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il
saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni
possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari
caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo
richiedono;
i) per "personale della camera di commercio" il personale
ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto;
l) per "registro", il registro degli assegnatari dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalle camere di
commercio, di cui all'articolo 14 del decreto;
m) per "diritti di saggio e marchio", i diritti da versare ai
sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto;
n) per "indennita' di mora", le indennita' previste all'articolo
7, comma 3, del decreto;
o) per "tipologia produttiva", la modalita' di produzione di un
oggetto inerente alla forma finale ed al tipo di tecnologia
impiegata;
p) per "laboratori di analisi", i laboratori che effettuano il
saggio dei metalli preziosi e rilasciano le relative certificazioni
del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto;
q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli
oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli
interessati, ed eseguita dai laboratori di saggio delle camere di
commercio o da loro aziende speciali, di cui all'articolo 13 del
decreto;
r) per "verbale di prelevamento", il verbale redatto dal
personale della camera di commercio, in sede di vigilanza, di cui
all'articolo 21 del decreto;
s) per "certificazione aggiuntiva", la facolta' riconosciuta al
fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto,
di garantire la conformita' dei propri prodotti alle disposizioni
dello stesso decreto.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128. L'art. 3, comma 4, cosi' recita:
"4. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli
dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento,
platino e palladio, nonche' sui titoli legali ad eccezione
dei seguenti casi:
a) negli oggetti di platino massiccio e di pura
lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli
oggetti di palladio massiccio e di pura lastra e' ammessa
una tolleranza di 5 millesimi;
b) negli oggetti di platino a saldatura semplice e'
ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di
palladio a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di
10 millesimi;
c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della
fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e' ammesso
il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.".
"Art. 20. -
1. Agli effetti dell'art. 57 del codice di
procedura penale, il personale delle camere di commercio,
durante l'espletamento e nei limiti del servizio per
l'applicazione delle norme del presente decreto, sono
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Per l'identificazione, il personale suddetto deve
essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia
rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.".
"Art. 14. -
1. Presso ogni camera di commercio e'
tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di
identificazione al quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e
argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e
semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti
contenenti i metalli di cui alla lettera a).
2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al
comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di
commercio competente per territorio in cui hanno sede
legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza
rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi
dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modifiche.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, art. 16, la licenza di cui al comma 2 non e' richiesta
per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese
artigiane.
4. Il registro di cui al comma 1, e' aggiornato a cura
della competente camera di commercio e puo' essere
consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica
amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e
telematiche. Tale registro e' pubblico.".
"Art. 7. - 1. Per ottenere il marchio di
identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i
venditori di metalli preziosi ne fanno richiesta nella
domanda prevista dall'art. 14, comma 2, unendo alla
medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e
marchio di L. 125.000 se trattasi di aziende artigiane
iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori
annessi ad aziende commerciali e di L. 500.000 se trattasi
di aziende industriali. Il diritto e' raddoppiato per
quelle aziende industriali che impiegano oltre cento
dipendenti.
2. La concessione del marchio e' soggetta a
rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di
importo pari alla meta' di quelli indicati nel comma 1, da
versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura che di
seguito e' denominata camera di commercio.
3. Nei confronti degli inadempienti si applichera'
l'indennita' di mora pari ad un dodicesimo del diritto
annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel
pagamento del diritto.
4. Qualora il pagamento non venga effettuato entro
l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del
marchio di identificazione ed alla cancellazione dal
registro di cui all'art. 14, comma 1, dandone comunicazione
al questore, affinche' sia provveduto al ritiro della
licenza di pubblica sicurezza.".
"Art. 18. - 1. I laboratori che effettuano il saggio
degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative
certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle
camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro
aziende speciali.
2. Tali laboratori devono offrire garanzie di
indipendenza e di qualificazione tecnico professionale
volta in particolare al settore orafo argentiero per la
determinazione del titolo dei metalli preziosi.
3. La domanda di abilitazione e' presentata alla camera
di commercio competente per territorio, ed e' corredata
della documentazione comprovante:
a) la dotazione organica del personale addetto al
laboratorio con le relative qualifiche professionali;
b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle
operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i
quali viene richiesta l'abilitazione.
4. Il personale del laboratorio abilitato e' tenuto ad
osservare le seguenti prescrizioni:
a) divieto di esercitare, sia in proprio,
direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi
o in collaborazione o societa' con terzi, qualsiasi
attivita' di commercio o lavorazione nel settore dei
metalli preziosi;
b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio
al quale e' addetto, analisi e ricerche che non siano per
conto del laboratorio stesso;
c) rispetto del segreto professionale.
5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori
abilitati volti a verificare l'osservanza dei suddetti
requisiti sono esercitati dalle camere di commercio
competenti per territorio, secondo le modalita' stabilite
nel regolamento.".
"Art. 13. - 1. I metalli e gli oggetti contenenti
metalli disciplinati dal presente decreto possono essere
sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da
parte delle camere di commercio, che appongono, sul metallo
o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte
indicate dal regolamento.".
"Art. 21. - 1. Il personale della camera di commercio
effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tal
fine ha facolta' di accesso nei locali adibiti alla
produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e
di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
a) prelevare campioni di materie prime portanti
impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti
di metalli preziosi finiti, gia' muniti di marchio e pronti
per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo
dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i
semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da
eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 18;
b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi
di identificazione;
c) controllare le caratteristiche di autenticita' dei
marchi e la loro perfetta idoneita' all'uso.
2. Del prelevamento di cui alla lettera a), che puo'
essere effettuato solo da personale con qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, viene redatto verbale in
presenza del proprietario o di persona, che,
nell'occasione, lo rappresenti.
3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, il peso,
il valore, le caratteristiche ed il marchio di
identificazione dell'oggetto e della materia prima
lavorata.".
"Art. 19. - 1. Allo scopo di garantire la conformita'
alle disposizioni del presente decreto, sono ammesse
certificazioni aggiuntive.
2. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha
facolta' di richiedere apposita certificazione rilasciata
da un laboratorio di cui all'art. 18, oppure da un
organismo di certificazione accreditato a livello
comunitario in base alle normative tecniche vigenti che
risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi.
3. I criteri per l'individuazione degli organismi di
certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel
regolamento.
4. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli
organismi di certificazione svolgono periodicamente presso
il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la
vendita. Le modalita' di tali controlli, mediante prelievi
di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di
saggio, sono stabilite nel regolamento.".
Capo II
I metalli preziosi e loro titoli legali prelevamento di campioni, metodi di analisi
Art. 2.
1. L'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del
titolo si applica alle materie prime ed ai lavori in metalli preziosi
anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questi
forniti.
2. Nelle materie prime contenenti in misura commercialmente
valutabile altri metalli preziosi, oltre quello prevalente,
all'indicazione del titolo di questo puo' essere aggiunta anche
quella del titolo degli altri metalli preziosi presenti nella lega.
3. Il titolo delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi
si intende garantito a fusione quando, indipendentemente dalla
eventuale eterogeneita' della lega o dalla natura composita delle
diverse parti dell'oggetto, corrisponde al titolo dichiarato espresso
in millesimi.
4. Ai sensi del comma 3 si considera come fino il platino
eventualmente presente nelle rispettive leghe.
Art. 3.
1. In sede di controllo del titolo, si considera garantito a
fusione il titolo della materia prima o dell'oggetto, determinato con
l'osservanza dei metodi di analisi e con le modalita' di prelievo dei
campioni di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti, tenuto conto
delle eventuali tolleranze sul titolo nominale e degli errori ammessi
in sede di analisi.
Art. 4.
1. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo
compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono
marchiati con il titolo legale inferiore.
2. E' ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso, il
titolo effettivo, quando questo risulta superiore ai massimi titoli
legali rispettivamente consentiti, e cioe' di 950/1000 per il platino
e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento.
3. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma
devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale.
4. Il marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo sono
impressi sulle materie prime e sugli oggetti in metallo prezioso
prima di essere posti in commercio.
5. Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono
pronti per la vendita, ad eccezione dell'ipotesi prevista
all'articolo 20, comma 1, quando recano impresso il titolo ed il
marchio di identificazione ed hanno ultimato il ciclo produttivo o,
comunque, quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o
commerciante di materie prime, per essere consegnati all'acquirente.
6. Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi espone
un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i
relativi titoli di cui ai commi da 1 a 5.
7. La tabella di comparazione di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto riporta le informazioni esplicative secondo lo schema
riportato all'allegato I.
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 4, cosi' recita:
"4. Al fine di garantire una corretta informazione al
consumatore, sono fissate nel regolamento le
caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in
maniera chiara da chiunque vende al dettaglio gli oggetti
disciplinati dal presente articolo, che riportano titoli e
marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di
produzione italiana.".
Art. 5.
1. In relazione alla riconosciuta difficolta' di imprimere il
prescritto marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo,
senza danni, sulle casse da orologio in metallo prezioso,
successivamente al montaggio di queste o all'introduzione in esse
delle relative macchine, e' consentito che le casse da orologio allo
stato grezzo siano importate, in temporanea, in territorio nazionale
da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo, per l'apposizione del prescritto marchio di
identificazione dell'importatore.
2. La stessa facolta' e' accordata all'importatore di oggetti in
metalli preziosi totalmente smaltati, o recanti pietre preziose o
comunque aventi caratteristiche di fragilita' tali da impedirne la
marchiatura, responsabile della commercializzazione in Italia.
Art. 6.
1. La tolleranza di dieci millesimi, e' ammessa sul titolo medio, a
fusione completa dei lavori in platino, o in palladio, a saldatura
semplice, e cioe' per i lavori nei quali le saldature, anche se
plurime, sono tutte effettuate con leghe brasanti dello stesso
titolo.
2. Sui lavori di cui al comma 1 il titolo della lega costitutiva,
saldature escluse, non e' inferiore al titolo tollerato dall'articolo
3, comma 4, lettera a), del decreto.
3. La tolleranza di 3 millesimi sui lavori in oro eseguiti col
metodo della microfusione in cera persa con iniezione centrifuga, e'
ammessa sui soli oggetti che recano l'indicazione del titolo di 753
millesimi, applicato con la speciale impronta prevista nell'allegato
V di cui all'articolo 16.
4. Il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dal
decreto ai fini dell'eventuale concessione delle tolleranze sul
titolo nominale di cui ai commi da 1 a 3, si effettua a vista
seguendo i criteri indicati negli stessi commi.
5. In caso di dubbi o di contestazioni sull'esito del
riconoscimento a vista di cui al comma 4, in tutti i casi in cui cio'
si renda necessario ai sensi del decreto, detto esame e' integrato da
ulteriori indagini, non escluse quelle da effettuare con le modalita'
di prelievo di campioni di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti.
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998 n. 128.
- Per l'art. 3, comma 4, vedi nota all'art. 1.
Art. 7.
1. Ai fini della costituzione del campione di analisi il
quantitativo di metallo da prelevare e' tale da consentire per
ciascuno di essi, l'esecuzione di almeno quattro saggi, come previsto
dall'articolo 44.
2. Il prelevamento di campioni di analisi di materie prime,
portanti impresso il titolo dichiarato ed il marchio
d'identificazione, tranne che nel caso previsto dall'articolo 20,
comma 1, si effettua col metodo della trapanatura o della cesoiatura
o dell'unghiatura in piu' punti, compatibilmente con le
caratteristiche dimensionali del pezzo, dopo aver pulito le porzioni
di superficie prescelte, avendo cura che materiali estranei,
eventualmente aderenti al metallo prezioso o agli utensili impiegati,
non abbiano a mescolarsi col campione prelevato; per i semilavorati
puo' procedersi anche con il metodo della raschiatura.
3. Una parte della materia prelevata, sigillata dal personale delle
Camere di commercio, puo' essere lasciata in consegna
all'interessato, se egli ne fa espressa richiesta, per eventuali
contestazioni e ripetizioni dei saggi.
4. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi
delle materie prime si opera come appresso:
a) lingotti, verghe e simili: tre prelievi, di cui due ad opposte
estremita' del pezzo, ed una in profondita' nel corpo del medesimo;
b) bottoni, pezzi tondeggianti in genere: due prelievi, di cui
uno nel corpo del pezzo. Nel caso di bottoni di piccole dimensioni si
procede al ritiro di uno o piu' esemplari scelti a caso;
c) lastre, profilati, eccetera: due prelievi, in punti
convenientemente distanti del pezzo;
d) semilavorati:
1) se di peso inferiore a 5 grammi: ritiro di due o piu'
esemplari scelti a caso;
2) se di peso superiore a 5 grammi: prelievo di almeno un
grammo di metallo su ciascun esemplare, da un gruppo di almeno tre,
scelti a caso;
e) polveri ed affini: prelievo nella massa, previo rimescolamento
della stessa;
f) leghe brasanti: prelievo come al punto c).
Art. 8.
1. Negli oggetti in oro le eventuali saldature sono effettuate con
leghe aventi lo stesso titolo dell'oggetto, con le seguenti
eccezioni:
a) negli oggetti in oro con titolo superiore a 750 millesimi, la
saldatura e' effettuata con lega d'oro a titolo non inferiore a 750
millesimi;
b) nelle catene d'oro realizzate con un filo di diametro
inferiore a 1 mm, le saldature possono essere effettuate con leghe
non aventi contenuto aureo, ma non devono, comunque, comportare che
il titolo reale dell'oggetto risulti, a fusione, inferiore al titolo
legale dichiarato.
2. Negli oggetti in platino le eventuali saldature sono effettuate
con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non
inferiore a 800 millesimi.
3. Negli oggetti in palladio le eventuali saldature sono effettuate
con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non
inferiore a 700 millesimi.
4. Negli oggetti in argento le eventuali saldature sono effettuate
con lega d'argento avente un titolo non inferiore a 550 millesimi.
Art. 9.
1. Il prelevamento di campioni da oggetti di metalli preziosi
finiti gia' muniti, nei modi previsti dal presente regolamento, del
marchio d'identificazione e dell'impronta del titolo legale e pronti
alla vendita, si effettua con i metodi della trapanatura, della
cesoiatura, previo accertamento che l'oggetto e gli utensili da
impiegare siano convenientemente puliti.
2. Ferma restando l'esigenza di disporre dei quantitativi minimi di
metallo di cui all'articolo 7, comma 2, si evita, laddove cio' sia
tecnicamente possibile, ogni eccessivo danneggiamento dell'oggetto. A
tal fine il possessore dell'oggetto ha la facolta' di procedere
personalmente, o con l'ausilio di persona di sua fiducia, alla
effettuazione dell'operazione secondo il metodo scelto dal personale
delle camere di commercio.
3. Parte della materia prelevata puo' essere trattenuta dal
possessore dell'oggetto, con le modalita' e per gli scopi di cui
all'articolo 7, comma 2, unitamente a quanto resta dell'oggetto.
4. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi da
oggetti finiti, si effettua come di seguito specificato:
a) oggetti stampati o microfusi o a canna vuota a diametro
costante o elettroformati di grandi dimensioni: tre prelievi in zone
convenientemente distanti l'una dall'altra. Il risultato e'
l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati;
b) oggetti a canna vuota a diametro variabile: tre o piu'
prelievi in zone convenientemente distanti l'una dall'altra. Il
risultato e' l'espressione della media aritmetica dei singoli
risultati;
c) oggetti elettroformati di piccola pezzatura: fusione completa;
d) oggetti assemblati tramite saldature: un prelievo in parti
lontane dalle stesse. Ove questo non sia possibile (punti di
saldatura non visibili), il titolo dell'oggetto e' dato dalla media
aritmetica dei risultati di tre prelievi;
e) oggetti formati da leghe di colore diverso: ove possibile e'
fatto almeno un prelievo per ogni colore. Il titolo dell'oggetto e'
dato dalla media aritmetica dei risultati dei prelievi per ogni
colore; il numero dei prelievi non e' inferiore a tre;
f) lavori in filigrana, a piccole maglie e oggetti in genere
ottenuti dalla elaborazione di un filo continuo: tre prelievi,
compatibilmente con l'estensione dell'oggetto, ritagliati in piu'
punti dell'oggetto stesso. Il risultato e' l'espressione della media
aritmetica dei singoli risultati dei prelievi.
Art. 10.
1. Il ricorso alla fusione completa dell'oggetto puo' essere
operata nei casi in cui il risultato del primo ed, eventualmente, del
secondo saggio da' adito a fondati dubbi circa l'effettiva
corrispondenza dei campioni di analisi, prelevati con i metodi di cui
all'articolo 9, alla composizione dell'oggetto da cui derivano. Lo
stesso procedimento e' eseguito quando cio' e' esplicitamente
richiesto dal possessore dell'oggetto, e a suo carico.
2. La fusione dell'oggetto e' eseguita presso i laboratori di
analisi, o presso l'officina, idoneamente attrezzata, del titolare
del marchio di identificazione secondo le direttive e alla presenza
di personale della camera di commercio.
Art. 11.
1. I metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli
delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, ai fini della
legge, sono quelli riportati all'allegato II.
2. Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono eseguite con
doppia determinazione del titolo, per ciascun campione di analisi
prelevato dalla lega in esame.
3. Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti
quelli previsti dalle norme emanate da enti di normazione nazionale o
internazionale che presentano un grado d'incertezza eguale o minore a
quelli dettati nell'allegato II.
Capo III
Marchio di identificazione e titoli
Art. 12.
1. Le caratteristiche e le dimensioni nominali del marchio di
identificazione sono riportate nell'allegato III.
2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la
matrice del marchio di identificazione e' realizzata a cura della
camera di commercio competente, in una serie di quattro diverse
grandezze.
3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise
sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la
sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quarta grandezza,
anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.
4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da 1 a 3, il
Ministero delle attivita' produttive dispone, con suo decreto,
sentito il Comitato centrale metrico, che il marchio di
identificazione puo' essere realizzato anche in altre grandezze,
quando cio' e' espressamente richiesto da esigenze di carattere
tecnico.
5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4 e con le stesse
modalita', possono essere disposte, per i fusti dei punzoni,
dimensioni normalizzate diverse da quelle previste dall'articolo 15,
comma 3, e per le impronte dei titoli legali e per le impronte del
marchio delle Camere di commercio.
Art. 13.
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto,
l'importatore all'atto in cui pone in commercio nel territorio della
Repubblica e dello Spazio economico europeo gli oggetti importati,
assume tutte le responsabilita' e gli oneri imposti dal decreto e dal
presente regolamento ai produttori nazionali.
Nota all'art. 13:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 2 cosi' recita:
"2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi
che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo per essere posti in commercio nel
territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale,
recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di
responsabilita' del fabbricante estero ed il marchio di
identificazione dell'importatore previsto all'art. 7".
Art. 14.
1. E' fatto divieto di apporre il proprio marchio di
identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro leghe, di
fabbricazione altrui, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli
5, comma 2, e 17 del decreto.
2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono
vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio di
identificazione e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che
cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione
dell'ipotesi di cui all'articolo 17 del decreto.
3. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle parti
dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'articolo 19 per i
semilavorati.
4. L'obbligo di detenere ed usare il marchio di identificazione non
sussiste per chiunque esegue, per conto di terzi titolari del marchio
stesso, lavorazioni parziali che non alterano la sostanza costitutiva
dell'oggetto, come: pulitura, incassatura, montaggio; non sussiste
per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di
privati committenti.
5. I predetti operatori sono pero' tenuti a procurarsi e ad
esibire, in sede di eventuali controlli operati ai sensi
dell'articolo 21 del decreto, documenti giustificativi atti a
comprovare l'origine e la proprieta' degli oggetti detenuti presso il
proprio laboratorio.
Nota all'art. 14:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 5, comma 2 vedi note all'art. 13. L'art.
17 cosi' recita:
"Art. 17. - 1. I titolari dei marchi di
identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la
propria responsabilita', possono far apporre il proprio
marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di
marchi di identificazione, che partecipano al processo
produttivo.".
- Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.
Art. 15.
1. I marchi di identificazione sono ricavati, a cura del titolare
dei marchi stessi o di persona da lui delegata, dalle rispettive
matrici depositate presso le Camere di commercio; l'operazione e'
effettuata presso le predette Camere di commercio o, a richiesta
dell'interessato, presso l'azienda, o presso idoneo laboratorio
specializzato da essa indicato, alla presenza di personale
qualificato delle camere di commercio.
2. La riproduzione del marchio si ottiene mediante compressione del
fusto vergine contro la relativa matrice; ogni altra tecnica di
riproduzione e' tassativamente esclusa.
3. I fusti destinati a ricevere l'impronta del marchio sono
ricavati da profilati in acciaio, a sezione quadrata, aventi
caratteristiche normalizzate, secondo quanto indicato dall'allegato
IV.
4. Puo' essere anche autorizzata qualsiasi altra forma e
dimensione, per la realizzazione di punzoni di tipo speciale,
destinati o meno ad essere inseriti in appositi attrezzi o
dispositivi meccanici, a condizione che risulti in ogni caso
possibile l'apposizione, su di essi, del bollo di autenticazione
previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto.
5. E' anche autorizzato l'allestimento di punzoni recanti, oltre
l'impronta del marchio di identificazione, quella del titolo legale
ed, eventualmente, del marchio o sigla di cui all'articolo 9 del
decreto.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono concesse, dalle
camere di commercio competenti per territorio, agli interessati che
ne presentano motivata richiesta, allegando alla domanda il disegno
quotato dei punzoni stessi e dell'alloggiamento del dispositivo
destinato a contenerli.
7. Il bollo di autenticazione e' costituito da una figura
geometrica, identificata nell'allegato VI, recante all'interno il
numero caratteristico che distingue la camera di commercio.
8. La consegna dei punzoni si effettua contro ricevuta rilasciata
dal titolare del marchio o dalla persona da questi delegata, e nella
quale i punzoni sono indicati per quantita' e tipo.
9. Dell'avvenuta consegna la camera di commercio prende debita
nota.
Nota all'art. 15:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128. L'art. 11, comma 3, cosi' recita:
"3. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della
camera di commercio, dello speciale bollo avente le
caratteristiche previste dal regolamento.".
L'art. 9 cosi' recita:
"Art. 9. - 1. I marchi tradizionali di fabbrica, o
sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di
identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione
atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio
medesimo.".
Art. 16.
1. A norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto, le figure
geometriche racchiudenti le cifre dei titoli legali sono
rigorosamente normalizzate, e hanno le forme e le dimensioni indicate
nell'allegato V.
2. Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull'oggetto e
non impresse a rilievo; dette cifre e la figura che le racchiude
costituiscono nel loro complesso l'impronta del titolo legale.
3. In relazione alle caratteristiche degli oggetti da marchiare,
l'impronta di ciascun titolo legale e' realizzata in una serie di
quattro diverse grandezze, aventi le dimensioni di cui all'allegato
V.
4. Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione
provvede direttamente, sotto la propria responsabilita', alla
costruzione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali,
attenendosi rigorosamente alle norme di cui ai commi da 1 a 3.
5. E' in facolta' dei predetti assegnatari di limitare la propria
dotazione alle sole impronte e alle sole grandezze delle medesime che
interessano la propria attivita'.
Nota all'art. 16:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128. L'art. 8, comma 4, cosi' recita:
"4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi,
espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure
geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel
regolamento.".
Art. 17.
1. L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con
l'impiego delle impronte di cui all'articolo 16 nei soli casi in cui
il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali
ammessi dal decreto.
2. In tutti i casi diversi da quelli considerati nel comma 1, il
titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate,
facendo precedere le cifre indicanti i millesimi e i decimi di
millesimo di metallo fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag,
rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e
facendole seguire dal simbolo 0/00. E' anche ammesso che il titolo
sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la
eliminazione del simbolo 0/00.
3. L'indicazione del titolo delle materie prime e' sempre
accompagnato dal marchio di identificazione del produttore.
4. Le camere di commercio, in quanto detentrici delle matrici,
verificano l'autenticita' dei marchi di identificazione impressi
sulle materie prime e sui lavori di metalli preziosi recanti la sigla
della provincia di propria competenza, e rilasciano apposita
dichiarazione di autenticita'.
Art. 18.
1. La bollatura degli oggetti in metalli preziosi si effettua con
l'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del
titolo legale, avendo cura di impiegare, in relazione alle
caratteristiche e dimensioni dell'oggetto da marchiare, impronte di
grandezze corrispondenti, secondo il disposto di cui agli articoli
12, comma 2, e 16, comma 5.
Art. 19.
1. Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli
grani, in fili e fogli sottili, in polvere, eccetera, ed i
semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare
struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentono la
marchiatura, sono posti in vendita in involucri chiusi e sigillati.
2. Gli involucri sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo
scopo e sono confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono
potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per
lacerazione dell'involucro stesso o rottura dei sigilli.
3. I sigilli sono apposti su laminetta in metallo o lega metallica,
non ferrosi, o anche in materiale plastico, sulla quale e' incisa la
parola "sigillo", seguita dalla indicazione del titolo e del marchio
di identificazione del produttore. In alternativa all'uso della
laminetta le indicazioni del titolo e del marchio di identificazione
sono riportate sull'involucro stesso purche' esso renda evidente ogni
tentativo di manomissione che possa essere effettuato su di esso o su
tali indicazioni.
4. Il Ministero delle attivita' produttive autorizza, con suo
decreto, sentito il parere del Comitato centrale metrico, l'uso di
ulteriori materiali, per le laminette di cui al comma 3, od altre
forme di apposizione di sigilli riconosciuti idonei allo scopo.
5. I materiali contenuti negli involucri sigillati di cui ai
precedenti commi sono sempre accompagnati da documento (fattura,
certificato di garanzia o documento di trasporto) fornito dal
venditore in cui risultano indicati, oltre la ragione sociale e
l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e
la quantita' dei materiali stessi.
6. I semilavorati in genere formano oggetto di scambio, anche se
sprovvisti del marchio di identificazione e del titolo, quando lo
scambio avviene tra aziende titolari di marchio e l'acquirente ne fa
espressa richiesta e sempreche' i semilavorati stessi siano contenuti
negli involucri sigillati di cui ai commi da 1 a 5.
Art. 20.
1. Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza o
complessita' di forma, o per la presenza di perle, pietre preziose o
smalti, non consentono l'impressione del marchio, possono essere
marchiati dal produttore, ancora prima di essere finiti, quando
risultano ancora allo stato grezzo e non sono stati montati nelle
loro diverse parti.
2. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale
sono impressi su di una parte principale dell'oggetto, e cioe' sulla
parte che risulta di peso o volume prevalente o che serve di supporto
principale ad altre parti dell'oggetto stesso purche' tecnicamente
idoneo alla punzonatura, e' pero' ammesso che i bolli siano apposti
in qualsiasi altra parte, se quella principale, per la presenza di
gemme o smalti, risulta chiaramente soggetta a danneggiamenti per
effetto dell'applicazione dei bolli stessi.
3. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale,
sugli oggetti composti di piu' parti dello stesso metallo smontabili
manualmente, sono apposti su ciascuna di tali parti, salvo il caso
che queste sono di peso inferiore a un grammo e risultano percio'
esenti dalla marchiatura a norma dell'articolo 12 del decreto; fermo
restando l'obbligo della corrispondenza del titolo delle parti stesse
al titolo legale impresso su di uno di esse, unitamente al marchio di
identificazione.
4. Per le catenine i bolli si applicano su anellini terminali che
risultano tali da non potersi asportare senza deformazione delle
maglie contigue.
5. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, il
marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sono
apposti su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto, unita ad esso
mediante saldatura con tale metallo.
6. Lo stesso sistema di cui al comma 5 e' adottato per tutti i
lavori aventi particolare pregio artistico e per i gioielli recanti
perle e pietre preziose od altre sostanze pregiate quali corallo,
tartaruga, ambra, giada, nei quali il valore di esecuzione, o il
valore delle perle, delle pietre ed altre sostanze, supera di almeno
dieci volte il valore del metallo. L'accertamento delle predette
condizioni si effettua sulla base delle relative fatturazioni o in
caso di dubbio, e' affidato ad esperti debitamente riconosciuti a
norma dell'articolo 12, comma 3, del decreto.
Nota all'art. 20:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128. L'art. 12 cosi' recita:
"Art. 12. - 1. Non sono soggetti all'obbligo del
marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma
devono essere garantiti con le modalita' che saranno
stabilite dal regolamento:
a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e
loro leghe per odontoiatria;
c) gli oggetti di antiquariato;
d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e
strumenti per uso industriale;
e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
f) le monete;
g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi
fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui
all'art. 8, saranno contrassegnati dal marchio speciale
della Zecca medesima;
h) gli oggetti usati in possesso delle aziende
commerciali;
i) i residui di lavorazione;
j) le leghe saldanti a base argento, platino o
palladio.
2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla
descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle
operazioni previsto dall'art. 128 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura
redatta dal commerciante acquirente.
3. L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui
alla lettera c) deve essere riconosciuta da esperti,
iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le
camere di commercio.".
Art. 21.
1. Nelle casse da orologio il marchio di identificazione e
l'indicazione del titolo legale si applicano soltanto sul fondello e
non sulla "lunetta" (cerchietto porta vetro) e sulla "carrure"
(contorno porta movimento); i bolli sono applicati anche all'interno
del predetto fondello, a condizione che questo sia apribile,
agevolmente senza danno, per ogni possibile controllo. Le parti non
marchiate sono allo stesso titolo del fondello e si intendono
garantite dalla indicazione apposta su questo.
2. I braccialetti ed ogni altro complemento o ornamento accessorio,
applicato agli orologi, sono considerati a tutti gli effetti parti
staccabili e sono sottoposti a specifica marchiatura.
Art. 22.
1. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o piu' metalli
preziosi portano l'indicazione del titolo su ciascuno dei metalli
componenti, in tutti i casi in cui ciascuno di questi, se di peso
superiore a un grammo, costituisce una parte nettamente distinta da
ogni altra parte dell'oggetto e risulta tecnicamente atta a ricevere
l'impronta.
2. Le impronte del marchio di identificazione e del titolo del
metallo prezioso di peso prevalente sono apposte su quest'ultimo in
tutti gli altri casi, ed in particolare:
a) negli oggetti nei quali i diversi metalli pur risultando
distinguibili l'uno dall'altro, sono intimamente combinati tra loro,
per motivi artistici o per esigenze di natura tecnica;
b) negli oggetti nei quali i metalli di maggior pregio sono
inseriti, per incastonatura od intarsi, nel corpo del metallo di peso
prevalente;
c) nelle casse da orologio (fondello).
Art. 23.
1. L'obbligo della garanzia del titolo, per gli oggetti che, a
norma dell'articolo 12 del decreto, sono esenti dall'obbligo del
marchio di identificazione e della indicazione del titolo e per i
quali lo stesso decreto non prescrive specifiche norme, si adempie
all'atto in cui gli oggetti sono ceduti in vendita, con le seguenti
modalita':
a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui all'articolo
12, comma 1, lettera a), del decreto, all'atto della vendita dal
produttore o importatore all'acquirente sono contenuti in involucri
debitamente sigillati con l'osservanza delle modalita' indicate
dall'articolo 19. Una descrizione dettagliata o sommaria degli
oggetti contenuti nell'involucro e' ripetuta sull'involucro stesso. I
dettaglianti conservano il documento, l'involucro e gli eventuali
sigilli di cui all'articolo 19 fino ad esaurimento della merce;
b) i semilavorati, le leghe e i lavori per odontoiatria o per uso
industriale, gli strumenti ed apparecchi per uso industriale o
scientifico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), d) ed e),
del decreto, sono accompagnati, ad ogni passaggio dal produttore od
importatore al grossista o dettagliante, e da questi al consumatore,
da un documento su cui e' indicato il titolo reale dello stesso
oggetto, o delle parti di esso costituite da metallo prezioso, che
puo' essere diverso dai titoli legali previsti dal decreto. Per le
leghe contenenti in proporzioni dichiarate due o piu' metalli
preziosi, e' indicato il titolo di ciascuno di questi;
c) gli oggetti di antiquariato sono accompagnati da fattura di
acquisto o da certificato redatto e sottoscritto ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del decreto, controfirmato e datato dal
venditore;
d) gli oggetti usati non aventi pregio di antichita' pervenuti ad
aziende commerciali in epoche successive a quella di entrata in
vigore della cessata legge 30 gennaio 1968, n. 46, per essere posti
nuovamente in commercio sono gia' provvisti dei marchi di cui alla
cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305. Essi, inoltre, all'atto della
vendita, sono accompagnati da regolare fattura, sulla quale risulta
trascritta la descrizione dell'oggetto stesso, quale essa fu redatta
sul registro delle operazioni dell'azienda, all'epoca in cui
l'oggetto fu acquistato;
e) i residui di lavorazione di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera i), del decreto, quando sono ceduti a terzi e quando
provengono da materie prime di titolo omogeneo, sono venduti con le
stesse norme previste dal precedente articolo 19;
f) i residui di lavorazione provenienti da materie prime o da
operazioni tecnologiche eterogenee ed in genere gli scarti di
lavorazione, le ceneri e le spazzature di laboratorio, sono
accompagnati da dichiarazioni attestanti che si tratta di "residui"
del tutto privi di ogni garanzia sulla loro composizione e sul titolo
dei metalli preziosi ivi contenuti;
g) le leghe saldanti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l),
del decreto sono parimenti vendute con le norme di cui all'articolo
19. Quando e' richiesto da esigenze commerciali e risulta
tecnicamente possibile, le dette leghe sono fornite senza involucro,
a condizione che rechino l'indicazione del marchio di identificazione
e del titolo.
2. Per leghe saldanti a base di argento si intendono quelle il cui
contenuto di detto metallo e' tale da consentirne l'impiego nella
produzione argentiera. Le leghe cosiddette "da saldatura ad argento"
usate per la saldatura dei metalli comuni sono vendute come metallo
non prezioso.
Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999. n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 12 vedi note all'art. 20.
- La legge 30 gennaio 1968, n. 46, reca disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi.
- La legge 5 febbraio 1934, n. 305, reca disciplina dei
titoli dei metalli preziosi.
Art. 24.
1. L'esonero dell'apposizione del marchio di identificazione e
della indicazione del titolo, di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera f), del decreto, si intende esclusivamente concesso alle
monete coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dai
corrispondenti Istituti esteri, che hanno corso legale, e che, se
fuori corso, risultano sempre emesse dagli Istituti stessi.
2. L'applicazione del marchio d'identificazione e della indicazione
del titolo e' obbligatoria quando le monete di cui al comma 1 sono
riprodotte al di fuori degli Istituti di Stato che le abbiano
legittimamente emesse, anche se tale riproduzione risulta
autorizzata.
3. L'obbligo di cui al comma 2 incombe, in ogni caso, ai produttori
ed importatori di medaglie commemorative o di gettoni premio e di
pseudo monetazioni di qualsiasi natura.
Note all'art. 24:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 12 vedi note all'art. 20.
Art. 25.
1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio
economico europeo sono prodotti senza il marchio di identificazione.
2. Gli oggetti destinati ad essere commercializzati nei Paesi dello
Spazio economico europeo possono, altresi', essere prodotti senza il
marchio di identificazione, sempreche' rispettino le norme vigenti
nel Paese di destinazione.
3. Il produttore e' pero' soggetto a tutte le norme di legge per
quanto concerne la corrispondenza del titolo reale degli oggetti di
cui ai commi 1 e 2, al titolo indicato.
4. E' consentita l'apposizione di eventuali marchi speciali,
richiesti dagli importatori stranieri.
5. Per gli oggetti che all'atto dell'esportazione o della
commercializzazione nello Spazio economico europeo sono regolarmente
provvisti del marchio di identificazione e della indicazione del
titolo legale l'esportatore e' tenuto, a tutti gli effetti, alla
osservanza degli obblighi di legge.
6. Gli oggetti da esportare verso Paesi con i quali sussiste
l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto, sono muniti,
obbligatoriamente, del marchio di identificazione nonche'
dell'impronta del titolo legale, ovvero della indicazione di uno dei
titoli considerati legali nel Paese di destinazione.
7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in vendita anche
nel territorio della Repubblica italiana alle seguenti condizioni:
a) conformita' delle caratteristiche costruttive di essi alle
norme di legge e alle prescrizioni del presente regolamento;
b) applicazione del marchio e dell'impronta del titolo legale,
seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di cui all'articolo 4,
commi 1 e 2;
c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di marchio od
impronta di titolo, diversa da quelle legali, che e' stata apposta ai
fini dell'esportazione.
8. Gli oggetti il cui titolo reale e' inferiore al piu' basso dei
titoli legali previsti dalla legge, se non sono esportati, sono
venduti come oggetti di metallo non prezioso.
Note all'art. 25:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 3, cosi' recita:
"3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino
gia' l'impronta del marchio di responsabilita' previsto
dalla normativa di uno Stato estero non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel
quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo
del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio
economico europeo, possono non recare il marchio di
identificazione dell'importatore, allorche' risulti che lo
Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento
agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e
sempreche' i titoli garantiti ufficialmente siano
corrispondenti o superiori a quelli previsti dal presente
decreto.".
Capo IV
Il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione
Art. 26.
1. Il marchio di identificazione e' assegnato alle aziende che
esercitano una o piu' delle seguenti attivita':
a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie
prime o semilavorati;
b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro
leghe;
c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti
finiti in metalli preziosi o loro leghe.
2. Ai sensi del comma 1, lettera b), il marchio di identificazione
e' anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur
esercitando come attivita' principale la vendita di prodotti finiti
di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio,
idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi. La
concessione e' subordinata all'accertamento di tale requisito, da
effettuarsi a spese dell'azienda interessata, dalla camera di
commercio competente per territorio.
Art. 27.
1. La domanda di iscrizione al registro e' presentata alla camera
di commercio, industria e artigianato della provincia ove l'azienda
richiedente ha la propria sede legale.
2. Detta domanda contiene le seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;
b) le generalita' del titolare della licenza, ove prevista, di
cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la sua
posizione in seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di
imprese artigiane, le generalita' del titolare della ditta o
dell'impresa medesima;
c) l'attivita' o le attivita' esercitate dall'azienda, ai sensi
dell'articolo 26;
d) il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi
dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre
province, nelle quali sono svolte le stesse attivita'.
3. Alla domanda sono allegate:
a) copia della licenza di pubblica sicurezza, di cui al comma 2,
lettera b);
b) ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di saggio e marchio
previsti all'articolo 7 del decreto.
4. Per le aziende industriali, la documentazione da allegare alla
domanda di concessione del marchio e' corredata da una
autocertificazione sulla quale e' indicato, per gli effetti
dell'articolo 7, comma 1, del decreto, il numero dei dipendenti
dell'azienda stessa.
5. In detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro
subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive
qualifiche, operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e
dal loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non
direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi.
Note all'art. 27:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca
approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza. L'art. 127, cosi' recita:
"Art. 127 (art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti,
i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno
l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto,
per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei
ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle
tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il
motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza
dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata
rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di
oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai
commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
oggetti da essi importati, anche ai loro agenti,
rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi
debbono provare la loro qualita', mediante certificato
rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la
ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.".
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.
Art. 28.
1. Il registro contiene le seguenti indicazioni:
a) numero d'iscrizione nel registro delle imprese;
b) data di ricevimento della domanda di iscrizione;
c) denominazione e sede legale dell'impresa;
d) ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali,
stabilimenti), anche se situate in altre province;
e) attivita' esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26;
f) numero e data d'iscrizione nel registro delle ditte o
nell'albo delle imprese artigiane;
g) numero e data della licenza, ove prevista, rilasciata
dall'autorita' di pubblica sicurezza, generalita' del titolare della
licenza stessa e sua posizione in seno all'azienda;
h) la riproduzione degli eventuali marchi tradizionali di
fabbrica, o sigle particolari, consentiti ai sensi dell'articolo 9
del decreto e depositati nei modi di cui all'articolo 33;
i) numero caratteristico del marchio d'identificazione, assegnato
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro
due mesi dalla data di presentazione della domanda di concessione del
marchio stesso;
l) l'indicazione dell'eventuale laboratorio o organismo di
certificazione presso cui l'azienda ha chiesto la certificazione
aggiuntiva ai sensi dell'articolo 19 del decreto, e l'eventuale logo
concesso alla stessa azienda secondo quanto stabilito all'articolo
53.
2. Il suddetto registro dei fabbricanti ed importatori comprende
tutti gli assegnatari dei marchi di identificazione.
3. La consultazione del registro da parte della pubblica
amministrazione e' gratuita.
Note all'art. 28:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999 n 2l reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 9 vedi note all'art. 15.
- Per l'art. 19 vedi note all'art. 1.
Art. 29.
1. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di
identificazione, e' assegnato alle imprese richiedenti, nell'ordine
di ricevimento delle rispettive domande di concessione, rispettando
la pregressa numerazione.
2. La numerazione prosegue nell'ambito di ciascuna provincia senza
soluzione di continuita'.
3. Il numero caratteristico dei marchi per qualsiasi motivo
scaduti, ritirati o annullati non e' piu' attribuito.
4. Eccezioni al disposto di cui al comma 3 sono fatte con
provvedimento della camera di commercio competente, per quelle ditte
cui il marchio e' stato ritirato ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del decreto e che, all'atto della eventuale ripresa della propria
attivita' e della presentazione della nuova domanda di iscrizione nel
registro e di concessione del marchio, richiedono l'attribuzione
dello stesso numero precedentemente posseduto.
5. Dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o
annullati, e di quelli eventualmente riattribuiti ai sensi del comma
4, viene data cronologicamente notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
6. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale e' data altresi' notizia degli
eventuali smarrimenti o furti di punzoni recanti l'impronta del
marchio di identificazione.
7. La denuncia di tali smarrimenti o furti e' fatta
dall'interessato alla camera di commercio entro quarantotto ore.
8. Il segretario generale della camera di commercio competente ha
facolta' di disporre, che all'azienda che ha smarrito uno o piu'
punzoni e' assegnato un nuovo numero caratteristico di marchio,
quando risulta accertato l'uso abusivo dei punzoni smarriti.
9. I punzoni dei marchi comunque scaduti; ritirati od annullati, e
quelli resi inservibili dall'uso, sono riconsegnati alla competente
camera di commercio, che ne prende debita nota e ne rilascia ricevuta
all'interessato, dopo averne accertata l'autenticita'.
10. La deformazione dei punzoni di cui al comma 9 e' effettuata
dalla stessa camera di commercio almeno ogni sei mesi ed e' parimenti
registrata.
Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7, comma 4, vedi note all'art. 1.
Art. 30.
1. Il marchio di identificazione e' assegnato all'impresa, e ad
essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni
delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica
sicurezza, ove richiesta.
2. Il trasferimento di proprieta', per atto tra vivi o a causa di
morte, dell'impresa che produce oggetti in metallo prezioso comporta,
altresi', il trasferimento a chi subentra del marchio di
identificazione, sempreche' il subentrante continui l'esercizio della
medesima attivita', sia in possesso della licenza di pubblica
sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati
di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d), del presente
regolamento entro il termine di trenta giorni.
3. Entro il medesimo termine l'impresa segnala alla camera di
commercio competente anche le variazioni di cui al comma 1.
4. Alle imprese che svolgono la propria attivita' in piu' sedi o
stabilimenti, e' assegnato un unico marchio.
Art. 31.
1. All'atto di accoglimento della domanda di concessione del
marchio di identificazione la camera di commercio riscuote i diritti
di saggio e marchio.
2. Le imprese artigiane che perdono i requisiti di cui alla legge 5
agosto 1985, n. 443, sono tenute ad effettuare un versamento
integrativo per il raggiungimento dell'importo del diritto di saggio
e marchio stabilito per le aziende industriali.
3. Ai fini di cui al comma 2 la camera di commercio notifica
all'impresa l'obbligo di effettuare il versamento predetto e di
munirsi della licenza di pubblica sicurezza.
4. I diritti di saggio e marchio, le indennita' di mora e i
versamenti integrativi sono versati alle camere di commercio secondo
modalita' stabilite dalle stesse.
5. All'atto del pagamento del diritto relativo al rinnovo annuale
del marchio da effettuare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del
decreto, le aziende industriali producono, aggiornata, la
dichiarazione di cui all'articolo 27.
Note all'art. 31:
- La legge 5 agosto 1985, n. 443 reca disposizioni per
l'artigianato.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.
Art. 32.
1. Oltre che per il caso previsto dall'articolo 7, comma 4, del
decreto, si procede al ritiro del marchio e alla cancellazione dal
registro, per decadenza della licenza, di cui all'articolo 127 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 32:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.
- Per l'art. 127 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza vedi note all'art. 27.
Capo V
Marchi tradizionali di fabbrica, marchio per il saggio facoltativo
Art. 33.
1. I produttori che intendono avvalersi della facolta' di cui
all'articolo 9 del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di
identificazione, il proprio marchio tradizionale di fabbrica,
presentano formale dichiarazione alla camera di commercio competente
per territorio, accompagnandola con le impronte di tali marchi,
impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del
marchio medesimo.
2. I marchi di cui al comma 1 sono inoltre depositati su supporto
cartaceo o informatico alla camera di commercio.
3. Con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 del
decreto e con le stesse modalita' di cui al comma 1, i produttori
hanno la facolta' di apporre, su richiesta e per conto di
committenti, la indicazione del nominativo dei medesimi, e della loro
ragione sociale od apposite sigle identificative indicate dai singoli
clienti.
4. Le camere di commercio stabiliscono se il marchio di fabbrica di
cui al comma 3 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare
equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, ed hanno la
facolta' di vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso.
5. Contro il provvedimento adottato dal funzionario responsabile
della camera di commercio e' ammesso ricorso gerarchico al Segretario
generale della stessa camera di commercio, che puo' richiedere parere
tecnico al Ministero delle attivita' produttive.
Note all'art. 33:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 9 vedi note all'art. 15.
Art. 34.
1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto e' costituito da
una impronta riproducente, racchiuso in un contorno circolare, il
numero identificativo della camera di commercio interessata.
2. L'impronta di cui al comma 1 e' realizzata in una serie di tre
diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate
nell'allegato VII.
3. Il suddetto marchio e' apposto sugli oggetti in metalli preziosi
a convalida delle impronte del titolo legale e del marchio di
identificazione impressi sugli oggetti medesimi ad eccezione dei casi
previsti all'articolo 25, comma 1; esso e' applicato quando il titolo
reale risulta, attraverso l'analisi, uguale o superiore al predetto
titolo legale, tenuto conto delle tolleranze previste dal decreto. A
tal fine la camera di commercio interessata si avvale del proprio
laboratorio di saggio, o di quello di un'altra camera di commercio, o
del laboratorio dell'azienda speciale di una delle suddette camere.
4. Nel caso in cui dall'analisi di oggetti destinati ad essere
posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a quello impresso
sugli oggetti stessi, essi sono resi all'interessato e non sono
rimessi in vendita se non previo adeguamento alle norme di legge.
5. Il marchio di cui ai commi da 1 a 4 si appone, altresi', sulle
materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di
analisi. A tal fine il laboratorio di cui al comma 3 provvede
direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi
di millesimi, accanto al predetto marchio.
6. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 5 sono,
in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del
produttore, del proprio marchio di identificazione.
Note all'art. 34:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 13 vedi note all'art. 1.
Art. 35.
1. Il saggio facoltativo e l'apposizione del relativo marchio
sull'oggetto saggiato, sono richiesti ed ottenuti a condizione che il
presentatore dichiari di conoscere ed accettare l'eventuale
danneggiamento che puo' derivare all'oggetto dall'applicazione di uno
dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento.
2. Se e' presentato al saggio facoltativo un considerevole numero
di oggetti, al fine di garantire modalita' omogenee di prelevamento,
il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi, per
ogni tipologia produttiva e lega utilizzata e' fissato dallo schema
riportato nell'allegato VIII, che puo' essere modificato con decreto
del Ministro delle attivita' produttive.
3. In presenza di esito positivo delle analisi si procede, in
alternativa su richiesta dell'interessato, all'applicazione del
marchio su tutti gli oggetti, ovvero, alla certificazione dell'intera
partita.
4. Nel primo caso previsto dal comma 3 le operazioni di marchiatura
sono eseguite direttamente dal presentatore degli oggetti o da un suo
delegato, sotto il diretto controllo del personale del laboratorio,
altrimenti il certificato di analisi, indicante la data, il peso, il
titolo ed il metallo prezioso relativo, e' sigillato insieme agli
oggetti cui si riferisce all'interno del laboratorio medesimo. Tale
involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta
certificazione.
5. Le spese per il saggio e per l'applicazione del suddetto marchio
sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.
Capo VI
Oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista
Art. 36.
1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti
di oro e' consentita l'iscrizione del termine "dorato" od anche dei
termini "placcato" e "laminato" seguito dal simbolo Au; tali termini,
seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, sono usati anche per
gli oggetti rivestiti di platino, palladio ed argento.
2. Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, senza
pregiudizio di limite di peso specifico, recanti rivestimenti di
metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione
elettrogalvanica e' consentita l'apposizione di un particolare
marchio di fabbrica composto da una impronta racchiusa in un
ottagono, secondo il modello unificato di cui all'allegato IX,
recante all'interno la sigla del produttore, l'indicazione "DG", il
simbolo del metallo prezioso come indicato al comma 1, l'indicazione
in cifre del peso del metallo fino espresso in grammi seguita dal
simbolo "g" e la sigla della provincia dove il produttore ha la
propria sede legale, a condizione che detti oggetti rispondano alle
seguenti prescrizioni:
a) il materiale ricoperto non e' alterabile ne' degradabile;
b) il rivestimento ha uno spessore tale da consentire
autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di
cui al presente comma.
3. Il marchio particolare di fabbrica, privo dell'indicazione
relativa al peso, e' depositato dagli interessati presso la camera di
commercio competente per territorio, che stabilisce se lo stesso e'
conforme alle prescrizioni del modello unificato di cui al comma 2 ed
ha facolta' di vietare, in caso di difformita', l'uso del marchio
stesso.
4. Con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive si
possono disporre variazioni e modifiche del modello unificato di cui
al comma 2, in relazione alle esigenze che possono in concreto
manifestarsi.
5. Contro i provvedimenti adottati dal funzionario responsabile ai
sensi del comma 3 e' ammesso ricorso gerarchico al Segretario
generale della stessa camera di commercio, che puo' richiedere parere
tecnico al Ministero delle attivita' produttive.
6. Sugli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso
applicata su una lastra di metallo comune e' consentita
l'apposizione, nell'ordine, di tutti i seguenti elementi: sigla della
provincia in cui l'azienda ha sede legale, simbolo chimico del
metallo prezioso, indicazione in cifra della massa di fino
arrotondata al grammo seguita dal simbolo "g", e sigla del produttore
coincidente con il numero caratteristico assegnato dalla camera di
commercio ai sensi dell'articolo 29.
7. La denominazione "gioielleria" "oreficeria" e "argenteria" non
sono applicabili agli oggetti di cui ai commi 1, 2 e 6. Su tali
oggetti e' vietata l'impressione del marchio di identificazione,
nonche' qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati, a
norma dell'articolo 15 del decreto e, salvo quanto previsto ai commi
2 e 6, qualsiasi indicazione concernente la quantita' del metallo
prezioso del rivestimento.
Nota all'art. 36:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128. L'art. 15 cosi' recita:
"Art. 15. - 1. E' fatto divieto di imprimere
indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque
di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare
equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli
preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.
2. Le indicazioni del titolo ed il marchio sono
obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli
preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi;
in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle
od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto
stabilito dal regolamento.
3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 sussiste nei
casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in
metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per
esigenze di ordine tecnico. richiedano introduzione, nel
loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in
deroga al disposto di cui all'art. 8.
4. Per tali oggetti il regolamento stabilisce,
altresi', le modalita' con cui le sostanze estranee devono
essere, anche quantitativamente, identificate.".
Art. 37.
1. Gli oggetti che, per loro natura o per gli usi cui sono
destinati, sono completati con materiali diversi, non metallici,
quali legno, osso, avorio, cuoio, porcellana, smalto, cristallo,
marmi e pietre dure, sono soggetti all'obbligo della apposizione del
titolo e del marchio, e non delle altre indicazioni di cui
all'articolo 39, a condizione che i materiali non metallici siano
fissati alle parti in metallo prezioso con adesivi o con collegamenti
metallici chiaramente visibili.
2. Le lastre in metallo prezioso realizzate con la tecnica dello
stampaggio a cui, a completamento, viene aggiunto successivamente un
materiale plastico, o similare, portano impresso comunque il titolo
ed il marchio di identificazione.
Art. 38.
1. Gli oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che,
per loro natura o per gli usi cui sono destinati o per esigenze di
ordine tecnico, si compongono di parti in metallo prezioso e di parti
in metallo comune sono soggetti all'obbligo della indicazione del
titolo e del marchio e alle seguenti altre prescrizioni:
a) tutte le parti in metallo comune sono chiaramente visibili e
distinguibili, anche per colore, o smontabili dalle parti in metallo
prezioso;
b) su ciascuna delle parti in metallo non prezioso e' impressa in
maniera visibile l'indicazione "M", racchiusa in un quadrato o,
facoltativamente, l'indicazione "Metallo", ovvero il nome specifico
del metallo o della lega impiegata, o per l'acciaio, l'indicazione
"inox".
2. Sugli oggetti in lega di metallo prezioso e' fatto divieto di
depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio
e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili.
Art. 39.
1. Negli oggetti cavi di platino, palladio, oro e argento, e'
vietata l'introduzione di metalli non preziosi e di sostanze di
qualsiasi genere.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto sono ammesse le
seguenti eccezioni:
a) negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di
metallo prezioso, e' consentito l'uso di mastice per fissare la
lamina al suo supporto, a condizione che la densita' del mastice non
sia superiore a 2,5 g/cm3 e che la sua percentuale in peso non superi
il 25% del peso totale dell'oggetto, e che sia incisa l'indicazione
"R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso
del metallo, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g"
per i rivestimenti in platino, palladio ed oro, e alle condizioni di
cui alla successiva lettera c) per i rivestimenti in argento;
b) nei piedi o basamenti di vasi, candelabri, coppe ed oggetti
affini, che per praticita' di uso sono rinforzati ed appesantiti, e'
ammessa la introduzione di un riempimento metallico, a condizione che
questo sia applicato in maniera da poter essere smontato e che
risulti totalmente visibile o che, se ricoperto con piastre o
coperchi metallici o non metallici, tale copertura sia fissata in
modo da poter essere, anche essa, agevolmente smontata. Su ogni parte
di metallo comune, ivi comprese le piastre di copertura, deve essere
impressa l'indicazione "metallo" ovvero il nome specifico del metallo
o della lega impiegati. Nel caso in cui la piastra di copertura sia
in metallo prezioso, essa reca il marchio di identificazione,
l'indicazione del titolo, il termine "riempito", nonche' il peso del
metallo fino espresso in grammi seguito dalla lettera "g" della
piastra stessa;
c) nei manici dei coltelli e' ammesso il riempimento con sostanze
non metalliche senza pregiudizio dei limiti di densita', ed e'
consentito altresi' che la lama sia fissata al manico con saldatura
in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il
termine "riempito" o facoltativamente l'indicazione "R" racchiusa in
un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso della lega di
metallo prezioso, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo
"g". Nei manici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso e'
inferiore o uguale a 50 grammi, detto peso pero' puo' essere espresso
anziche' col suo valore effettivo, in maniera approssimata, facendo
seguire la lettera "R" (riempito) da una delle seguenti notazioni:
due cifre, separate dal simbolo "÷" seguite dalla lettera "g", nelle
quali le cifre rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo
entro i quali il peso stesso deve intendersi contenuto: 1÷2, 2÷3,
3÷5, 5÷7, 7÷10, 10÷13, 13÷16, 16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40,
40÷45, 45÷50.
Note all'art. 39:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 15, comma 3, vedi note all'art. 36.
Art. 40.
1. Gli oggetti contenenti congegni a molla hanno le molle composte
dello stesso metallo costitutivo dell'oggetto, con le eccezioni di
cui appresso, nelle quali e' consentito l'impiego di molle in
materiale non prezioso per motivi di funzionalita':
a) anellini a molla, moschettoni con molle e braccialetti
estensibili, ad elementi smontabili, con il limite di peso di 1,5
grammi;
b) portasigarette, accendisigari, borsette, scatole, casse da
orologio e, in genere, qualsiasi altro oggetto nel quale la presenza
di molle di acciaio e' giustificata da esigenze tecniche e le molle
stesse sono applicate in modo visibile e distinguibile dal metallo
prezioso e il loro peso non supera 1g per il platino, palladio ed oro
e di 3 g per l'argento.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), le molle non sono
campionate per la determinazione del titolo.
3. Se gli oggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
provvisti di molle di peso superiore a quelli indicati, o di organi
in acciaio di varia natura, quali viti, perni, cerniere e simili, e'
impressa l'indicazione "M" (metallo) racchiusa in un quadrato ed il
peso complessivo delle parti in acciaio espresse in grammi e decimi
di grammo seguito dal simbolo "g".
Capo VII
Responsabilita' degli operatori, funzioni di vigilanza delle camere di commercio
Art. 41.
1. I commercianti all'ingrosso ed i rivenditori di oggetti in
metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare all'atto
dell'acquisto della merce, la effettiva corrispondenza di essa alle
indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonche' la
presenza e la leggibilita' delle impronte del marchio e del titolo
impresse sugli oggetti ed ogni altra eventuale indicazione la cui
presenza e' imposta o consentita dal presente regolamento.
Art. 42.
1. La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli
preziosi e' esercitata dal personale delle Camere di commercio anche
nei confronti di coloro che producono, importano o rivendono oggetti
placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.
2. Il suddetto personale, per esercitare le funzioni di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria, ha frequentato con esito positivo
un apposito corso teorico-pratico di formazione, inoltre,
nell'esercizio della sua azione di vigilanza, esibisce la tessera di
cui all'articolo 20, comma 2 del decreto.
Note all'art. 42:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 20 vedi note all'art. 1.
Art. 43.
1. Il personale di cui all'articolo 42 ha libero accesso ai locali
delle aziende soggette alla sua vigilanza, ai sensi dell'articolo 21
del decreto, in tutto il tempo in cui questi sono aperti al pubblico
o vi si esercita una normale attivita' lavorativa.
2. Quando i locali sono chiusi si procede, per accertare
l'osservanza delle norme del decreto e del presente regolamento,
nelle forme di legge.
3. In caso di rifiuto del libero accesso, da parte del titolare
dell'azienda o di chi lo sostituisce, il personale preposto alla
vigilanza puo' far ricorso all'ausilio della forza pubblica.
4. L'assenza del titolare o rappresentante legale della azienda non
costituisce causa di impedimento per il libero accesso del personale
ispettivo della camera di commercio.
Note all'art. 43:
- Il decreto legislativo 2 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.
Art. 44.
1. Il prelevamento delle materie prime, dei semilavorati e degli
oggetti, in sede di vigilanza, si effettua tenendo presenti, quanto
alla qualita' e quantita' degli oggetti o delle parti di oggetto da
prelevare, le modalita' di prelievo dei campioni di analisi, e
tenendo presente altresi' l'esigenza di effettuare per ciascun
campione di analisi, almeno quattro saggi, ove si manifesti la
necessita' di ripetere il saggio, per esigenza del laboratorio di
analisi o su richiesta delle parti o dell'autorita' giudiziaria.
2. Puo' essere prelevato l'intero oggetto, anche se di peso o di
volume rilevante, se l'interessato preferisce non procedere, seduta
stante, al ricavo dei campioni di analisi.
3. Gli oggetti in platino, palladio, oro e argento di piccola mole
o di scarso peso sono prelevati nel numero di due o piu' esemplari,
scelti a caso.
4. Il produttore, importatore o commerciante ha la facolta' di
asportare dagli oggetti sottoposti a prelievo, preventivamente, le
eventuali pietre preziose.
Art. 45.
1. All'atto del prelevamento di oggetti da sottoporre ad
accertamento del titolo su di esso impresso, il produttore,
importatore o commerciante ha il diritto di far inserire nel verbale
eventuali dichiarazioni che ritiene utili ai fini dell'accertamento
stesso ed in particolare, segnalazioni atte a favorire la
classificazione dell'oggetto in una delle categorie per le quali e'
ammessa una tolleranza sul titolo, a norma dell'articolo 3, comma 4,
del decreto.
2. Il verbale di prelevamento delle materie prime o degli oggetti
da sottoporre al controllo del titolo e' sottoscritto dal funzionario
della camera di commercio che opera il prelevamento e dal titolare
dell'azienda o da persona che ha il potere di rappresentarlo.
3. Il detto titolare, o il suo rappresentante, e' avvertito agli
effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del decreto.
4. Sul verbale di cui al comma 2, oltre alle indicazioni prescritte
a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto, sono indicati il
luogo e le circostanze in cui si effettua il prelevamento ed ogni
altra indicazione atta ad identificare compiutamente le persone dei
verbalizzati.
5. Se il prelevamento effettuato presso aziende commerciali o che
operano nei casi previsti dall'articolo 17 del decreto riguarda
oggetti con marchi di identificazione altrui, il titolare della
azienda, o chi nell'occasione lo rappresenta, ha la facolta' di far
inserire a verbale la formale richiesta che i reperti siano
trattenuti presso la camera di commercio competente per almeno cinque
giorni, prima dei successivi adempimenti di cui all'articolo 46,
affinche' il produttore o i produttori, opportunamente avvertiti da
esso titolare, abbiano modo di intervenire in tempo utile con proprie
eventuali deduzioni.
6. In caso di assenza del titolare dell'azienda e di persona che ha
il potere di rappresentarlo, le materie prime o gli oggetti prelevati
sono chiusi in plichi sigillati dallo stesso funzionario che ha
operato il prelevamento, e dati in consegna alla persona, che, al
momento, ha in affidamento l'azienda. La consegna e' effettuata con
verbale, nel quale e' notificato l'obbligo di presentare i plichi
sigillati presso la sede della camera di commercio, entro il termine
indicato dal verbalizzante secondo le esigenze del servizio, comunque
non inferiore alle successive ventiquattro ore.
7. La procedura della consegna diretta dei campioni presso la
camera di commercio da parte dell'azienda puo' anche essere disposta
dal funzionario che ha proceduto al prelievo. In tal caso si
osservano le modalita' del comma 6 relativamente alla chiusura e
suggellatura dei campioni e al termine di consegna.
Note all'art. 45:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 3, comma 4, vedi note all'art. 1.
- Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.
L'art. 22 cosi' recita:
"Art. 22. - 1. Ai fini dell'art. 21 i saggi sono
eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento, non danno
luogo ad indennizzo ed i risultati devono essere indicati
in appositi certificati.".
- Per l'art. 17 vedi note all'art. 14.
Art. 46.
1. I campioni relativi a materie prime, semilavorati e oggetti
prelevati a norma degli articoli 44 e 45, racchiusi in involucri
autosigillanti debitamente firmati dal funzionario che ha effettuato
il prelevamento e dal proprietario dello stesso materiale prelevato o
da chi nella occasione lo rappresenta, sono consegnati o inviati al
prescelto laboratorio di analisi, per l'esecuzione dei necessari
saggi, a cura dello stesso funzionario della camera di commercio
competente che ha effettuato il prelevamento.
Art. 47.
1. Il risultato del saggio e' trasmesso dal laboratorio di analisi
alla camera di commercio competente, mediante apposito certificato
accompagnandolo con i campioni e gli oggetti prelevati e con i
residui dei campioni e degli oggetti stessi.
2. Se il titolo e' riscontrato conforme a quello legale o
dichiarato, tenuto conto delle tolleranze eventualmente ammesse e
dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, i campioni e gli
oggetti prelevati, con i residui dei campioni e degli oggetti stessi,
sono ritirati dal proprietario presso la competente camera di
commercio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento
della relativa comunicazione effettuata a cura della stessa camera;
trascorso tale termine la restituzione e' effettuata d'ufficio da
parte della camera di commercio a spese del proprietario stesso.
3. Copia del certificato di cui al comma 1 e' rilasciata
all'interessato, su richiesta del medesimo.
4. Se il titolo e' riscontrato non conforme a quello legale o
dichiarato, tenuto conto delle tolleranze eventualmente ammesse e
dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, la competente
camera di commercio applica le sanzioni di cui all'articolo 25 del
decreto e ne da' comunicazione al Questore, ai sensi del comma 3,
dello stesso articolo.
5. Nel caso di cui al comma 4 i frammenti degli oggetti e dei
campioni, prelevati e non utilizzati per l'effettuazione del saggio,
ed i residui del saggio medesimo sono trattenuti dalla camera di
commercio, per gli eventuali adempimenti previsti dagli articoli 25 e
26 del decreto e dalle norme vigenti in materia di sanzioni.
Nota all'art. 47:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128. L'art. 25 cosi' recita:
"Art. 25. - 1. Salva l'applicazione delle maggiori pene
stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca
reato, per le violazioni delle norme del presente decreto
si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce, importa e pone in commercio o
detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza
aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi
assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'art.
17, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o
annullati e' punito con sanzione amministrativa da
L. 300.000 a L. 3.000.000. La stessa sanzione si applica
anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita
materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di
marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di
marchi illeggibili e diversi da quelli legali;
b) chiunque produce materie prime ed oggetti di
metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello
legale impresso, e' punito con sanzione amministrativa da
L. 600.000 a L. 6.000.000;
c) chiunque pone in commercio o detiene per la
vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui
titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e'
punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a
L. 1.500.000, salvo che dimostri che egli non ne e' il
produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di
alterazione;
d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per
la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un
titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente
decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che
possono confondersi con quelle indicate dal presente
decreto, e' punito con la sanzione amministrativa da
L. 60.000 a L. 600.000;
e) chiunque smarrisce uno o piu' marchi di
identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera
di commercio e' punito con la sanzione amministrativa da
L. 60.000 a L. 600.000.
2. La sanzione di cui al comma 1, lettera d) si applica
altresi' nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui
all'art. 8, commi 6, 7, 8, 9 e 10, all'art. 9, all'art. 11,
comma 4, all'art. 15, all'art. 24, commi 3 e 4, nonche' di
quelle stabilite dal regolamento.
3. Copia del rapporto concernente taluna delle
violazioni alle disposizioni del presente decreto e'
trasmessa al questore.".
L'art. 26 cosi' recita:
"Art. 26. - 1. Salvo i casi di particolare tenuita',
qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale
consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'art.
36 del codice penale.
2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni
di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove
applicabili, alla sanzione consegue la sospensione
dall'esercizio della attivita' di produzione o commercio di
materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo
da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi.
Nella determinazione del periodo di sospensione
dall'esercizio dell'attivita' si tiene conto del periodo di
sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a
norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 193 1, n.
773.".
Capo VIII
Sistemi di certificazione, laboratori di analisi
Art. 48.
1. I laboratori di analisi, operano, oltreche' secondo quanto
stabilito nel presente regolamento, secondo i criteri generali
espressi dalla norma di cui all'allegato X con particolare
riferimento alle prove sui metalli preziosi eseguite secondo i metodi
previsti all'articolo 11 ed assicurano la riferibilita' delle misure
ai campioni nazionali.
2. I responsabili tecnici dei suddetti laboratori sono muniti del
diploma di laurea o equivalente in chimica o in chimica industriale
oppure del diploma di perito chimico.
Art. 49.
1. Ai fini dell'abilitazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto, i laboratori interessati sono sottoposti a visite ispettive
periodiche, condotte in conformita' ai criteri generali espressi
dalla norma di cui all'allegato X, da parte di ispettori per la
qualita' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50.
2. I criteri generali da seguire per la suddetta abilitazione sono
i seguenti:
a) presentazione della domanda, specificando le prove per le
quali si chiede l'abilitazione;
b) entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la
camera di commercio competente designa un ispettore, ed invia a
quest'ultimo la documentazione per l'esame preliminare. Accertata la
completezza e la correttezza della documentazione l'ispettore ne da'
comunicazione alla camera di commercio competente che provvede,
sentito anche il laboratorio, a stabilire la data per la visita
ispettiva;
c) l'abilitazione e' concessa a seguito del buon esito della
visita ispettiva e della soluzione di eventuali non conformita'
emerse; entro sessanta giorni dalla prima visita ispettiva la camera
di commercio competente rilascia l'abilitazione.
3. La vigilanza sui laboratori gia' abilitati ha periodicita'
annuale e la conferma dell'abilitazione e' subordinata al buon esito
della visita ispettiva ed alla soluzione delle eventuali non
conformita' emerse.
4. Le visite ispettive sono finalizzate a verificare che il
laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Al termine della visita ispettiva e' redatto il rapporto di
verifica che, assieme ad una lista di controllo ed alla
documentazione comprovante la soluzione delle eventuali non
conformita', e' trasmessa dall'ispettore alla camera di commercio
competente per territorio.
Questa provvede al rilascio o meno dell'abilitazione oppure alla
sua conferma nel caso di laboratori gia' abilitati.
6. La lista di controllo e la modulistica utilizzata dagli
ispettori e' stabilita uniformemente da Unioncamere a livello
nazionale ed eventualmente aggiornata, sentito il Ministero delle
attivita' produttive.
7. I costi relativi alle procedure di abilitazione, alle visite
ispettive e alla relativa conferma annuale, sono a carico del
laboratorio richiedente l'abilitazione.
8. Presso ogni camera di commercio e' tenuto un registro dei
laboratori abilitati che e' aggiornato a cura della camera e che la
pubblica amministrazione ha facolta' di consultare gratuitamente
anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro e'
pubblico.
Note all'art. 49:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 18 vedi note all'art. 1.
Art. 50.
1. Gli ispettori per la qualita' sono iscritti da ciascuna camera
di commercio in un elenco consultabile su tutto il territorio
nazionale. Essi sono scelti con criteri di imparzialita' e rotazione
ed operano con modalita' omogenee stabilite da Unioncamere su tutto
il territorio nazionale, sentito il Ministero delle attivita'
produttive.
2. L'iscrizione all'elenco e' subordinata ad almeno una delle
seguenti condizioni, oltre a quella di possedere una comprovata
esperienza nel saggio dei metalli preziosi:
a) essere iscritti nell'elenco ispettori tecnici per la qualita'
di un ente di accreditamento di laboratori che opera secondo la norma
di cui all'allegato X e che ha stipulato ampi accordi di mutuo
riconoscimento in ambito europeo;
b) essere qualificati come ispettori interni per la qualita' dei
laboratori di prova delle camere di commercio o loro aziende
speciali; tali ispettori operano nel settore del saggio dei metalli
preziosi o hanno frequentato e superato un corso di qualificazione
sulle analisi di saggio dei metalli preziosi condotte secondo i
metodi stabiliti all'articolo 11.
3. La cancellazione dall'elenco avviene per perdita di tali
requisiti o con provvedimento motivato del segretario generale della
camera di commercio.
Art. 51.
1. Il fabbricante o il suo mandatario che si avvale della facolta'
di certificazione aggiuntiva si rivolge ad uno dei laboratori di
analisi, oppure ad un organismo di certificazione che opera secondo
le norme di cui all'allegato X e che risulta rivolto al settore
produttivo dei metalli preziosi, che e' accreditato da un organismo
che opera secondo la norma di cui al suddetto allegato X e che ha
stipulato ampi accordi di mutuo riconoscimento in ambito europeo.
2. Se l'organismo di certificazione non provvede direttamente
all'analisi di saggio, si rivolge ad uno dei laboratori di cui
all'articolo 48 oppure ad un laboratorio accreditato per l'analisi
dei metalli preziosi secondo le norme di cui all'allegato X che
applica metodi di analisi di cui all'articolo 11 e opera nell'ambito
dell'Unione europea.
Art. 52.
1. Al fine di richiedere la certificazione aggiuntiva, gli
interessati presentano al laboratorio o all'organismo prescelto una
domanda nella quale sia specificata la finalita' di garantire la
conformita' degli oggetti, dei semilavorati e delle materie prime
alle disposizioni del presente regolamento.
2. In tale domanda, inoltre, l'interessato autorizza il laboratorio
o l'organismo prescelto a svolgere periodicamente, e comunque almeno
tre volte l'anno, presso le sedi di produzione e deposito, controlli
sui lavori pronti per la vendita, mediante prelievi di campioni da
sottoporre ad analisi di saggio.
3. Le modalita' di prelievo sono quelle indicate agli articoli 7 e
seguenti.
4. Per ogni tipologia produttiva e tipo di lega utilizzata il
numero di esemplari che costituisce il campione di saggio e' fissato
dallo schema riportato all'allegato VIII, che puo' essere modificato
con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
5. I laboratori e gli organismi di certificazione trasmettono alla
rispettiva camera di commercio competente per territorio,
annualmente, un elenco aggiornato delle aziende che si avvalgono
della certificazione aggiuntiva.
Art. 53.
1. A seguito della domanda di certificazione, il laboratorio o
l'organismo prescelto svolge una prima visita presso l'azienda, atta
a verificare che i prodotti pronti per la vendita siano conformi alle
norme di legge, in particolare per quel che riguarda l'apposizione
dei marchi, e prelevano un campione di analisi con le modalita' di
cui all'articolo 52.
2. Se l'esito della prima visita e' positivo, anche per quel che
riguarda l'analisi del campione prelevato, il laboratorio o
l'organismo rilascia all'azienda, entro sessanta giorni dalla visita,
la certificazione di cui all'articolo 51.
3. Su richiesta, il laboratorio o l'organismo puo' concedere
all'azienda certificata l'uso di un logo, la cui utilizzazione da
parte dell'azienda medesima e' condizionata alla permanenza della
certificazione.
4. Le caratteristiche e le modalita' d'uso del logo sono stabilite
dal laboratorio o dall'organismo che rilascia la certificazione.
5. L'impronta del logo suddetto e' depositata presso la camera di
commercio competente per territorio. All'atto dell'aggiornamento
dell'elenco delle aziende certificate di cui all'articolo 52, comma
5, tale impronta e' altresi' riprodotta sul registro, a fianco
dell'indicazione del laboratorio o organismo che certifica l'azienda
interessata.
6. Il funzionario responsabile stabilisce se l'impronta di cui al
comma 4 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con
i titoli ed i marchi di identificazione, ed ha la facolta' di
vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso. Contro tale
provvedimento e' ammesso ricorso gerarchico al segretario generale
della camera di commercio competente, che puo' richiedere parere
tecnico al Ministero delle attivita' produttive.
Art. 54.
1. Copia dei certificati di analisi dei campioni di cui
all'articolo 53, comma 1, sono inviati all'azienda interessata che li
conserva per almeno cinque anni.
2. Se il laboratorio o l'organismo di certificazione verifica che i
campioni saggiati non sono conformi alle disposizioni di legge o che
comunque il titolo reale riscontrato sugli oggetti e' inferiore a
quello indicato, revoca la certificazione e ne da' comunicazione
immediata alla camera di commercio competente, che provvede a
cancellarla come azienda certificata secondo quanto previsto
all'articolo 28, comma 1, lettera l).
3. Nel caso di cui al comma 2, l'azienda interessata puo'
richiedere nuovamente la certificazione aggiuntiva non prima di sei
mesi.
Capo IX
Sanzioni
Art. 55.
1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi
vigenti qualora il fatto costituisca reato, la inosservanza delle
disposizioni del presente regolamento, non rientranti tra quelle gia'
previste nell'articolo 25 del decreto, e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 30,99 ad euro 309,87.
Note all'art. 55:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 4" della legge
24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 25 vedi note all'art. 47.
Art. 56.
1. Se le infrazioni si riferiscono alla dubbia autenticita' dei
marchi, si procede al sequestro ed all'inoltro all'autorita'
giudiziaria.
2. Se le infrazioni si riferiscono all'eccessiva usura dei marchi
di identificazione, ovvero all'assenza ed all'incompletezza od alla
illeggibilita' delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle
materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro.
3. Il sequestro di cui al comma 2 e' effettuato, con le stesse
modalita' previste dall'articolo 46, anche per gli oggetti gia' posti
in commercio se non recano le indicazioni prescritte.
Capo X
Norme finali
Art. 57.
1. Il riferimento, negli articoli 11, 48, 49, 50 e 51, alle norme
tecniche di cui agli allegati II e X puo' essere modificato o variato
con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, in
relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi.
Art. 58.
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1496.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I (articolo 4, comma 7)
Allegato II (articolo 11, comma 1)
Allegato III (articolo 12, comma 1)
Allegato IV (articolo 15, comma 3)
Allegato V (articolo 16, comma 1)
Allegato VI (articolo 15, comma 7)
Allegato VII (articolo 34, comma 2)
Allegato VIII (articolo 35, comma 2 e articolo 52, comma 4)
Allegato IX (articolo 36, comma 2)
Allegato X (articoli 48, 49, 50 e 51
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